14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2653 del 23 gennaio 2012
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]