14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14501 del 24 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di prova dichiarativa, l’art. 26, comma secondo, della legge 1 marzo 2001, n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p., l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali [ sempre che il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari ], sicché, ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validità solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l’osservanza delle formalità previste a pena di inammissibilità dalla normativa sopravvenuta.
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