Cass. pen. n. 5472 del 12 maggio 1995

Testo massima n. 1


La formula di proscioglimento «per essere rimasti ignoti gli autori del reato» presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, perciò non potrà essere adottata dal Gip quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l'identità fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall'art. 66 commi primo e secondo c.p.p., secondo i quali l'impossibilità di attribuire le esatte generalità all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.

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