Cass. civ. n. 4857 del 4 maggio 1995

Testo massima n. 1


Nel giudizio per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, il curatore speciale, una volta nominato — in quanto «rappresentante del minore» e cioè soggetto investito dell'ufficio di far valere in giudizio gli interessi morali e materiali del minore medesimo relativi all'accertamento ed alla costituzione dello status di figlio naturale — non può che essere parte necessaria in ogni fase e grado del predetto giudizio, sia di ammissibilità che di merito.

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