Art. 273 – Codice civile – Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [naturale] [269] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore [357]. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice [38], il quale può anche nominare un curatore speciale [78 c.p.c.].

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni [250].

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore [424] previa autorizzazione del giudice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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