14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18615 del 24 aprile 2013
Testo massima n. 1
La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall’art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune.
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Testo massima n. 2
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, muti l’organo giudica ] Condizioni di capacità del giudice.ante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. [ In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria ].
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