14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19081 del 7 maggio 2009
Testo massima n. 1
Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall’art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall’art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. [ Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune ].
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