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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2123 del 3 marzo 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2123 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1

Sussiste legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell’associato è, invero, fonte di pregiudizio all’immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell’ambito del processo penale le proprie ragioni e, quindi, ricostituirsi parte civile a tutela dei propri interessi. [ Nella specie trattavasi di assessore comunale del Psi ].

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