Cass. pen. n. 2545 del 21 gennaio 2010
Testo massima n. 1
In tema di statuizioni civili all’esito di giudizio penale, nulla vieta che il giudice penale, riscontrando l’esistenza tanto di danni morali quanto di danni patrimoniali, provveda direttamente, sussistendone le condizioni, alla liquidazione dei primi e rinvii, per gli altri, alla sede civile.