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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10540 del 10 ottobre 1994

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10540 del 10 ottobre 1994

Testo massima n. 1

Poiché la pretesa risarcitoria del danno morale ha natura strettamente personale, legittimato attivo alla relativa richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, è soltanto la vittima del reato, e pertanto tale legittimazione non viene meno, ai sensi dell’art. 46, comma primo, n. 1 L. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento dell’interessato.

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