Cass. pen. n. 690 del 28 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria; soggetto passivo del medesimo è dunque la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile: quest'ultima conseguentemente non ha diritto ad essere informata della richiesta di archiviare presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il suddetto delitto.