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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9723 del 13 novembre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9723 del 13 novembre 1996

Testo massima n. 1

In materia di reati tributari risulta priva di fondamento la pretesa della parte civile, quale persona tenuta all’adempimento dell’obbligazione erariale, nell’ipotesi in cui sia stata applicata l’amnistia. Invero presupposto indefettibile per tale applicazione è l’effettivo pagamento delle somme dovute all’erario e d’altro canto il soddisfacimento de quo si estende a tutti i soggetti interessati e cioè al contribuente ed a chiunque vi abbia interesse.

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