Cass. pen. n. 46200 del 2 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.