Cass. pen. n. 460 del 31 marzo 1998

Testo massima n. 1


Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.

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