Cass. pen. n. 7038 del 23 febbraio 2011

Testo massima n. 1


La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE