Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6910 del 1 giugno 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6910 del 1 giugno 1999

Testo massima n. 1

In tema di costituzione di parte civile, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l’accoglimento. Ne consegue che l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell’esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione.

Testo massima n. 2

In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze