Cass. pen. n. 5047 del 29 maggio 1997

Testo massima n. 1


L'art. 78, comma primo, lett. e), c.p.p., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile: a tal fine deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione.

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