14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17108 del 3 maggio 2011
Posted at 15:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla “legitimatio ad processum”, restando solo la possibilità di esaminare la “legitimatio ad causam” e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]