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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30045 del 17 luglio 2003

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30045 del 17 luglio 2003

Testo massima n. 1

L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall’imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi.

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