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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8334 del 6 settembre 1996

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8334 del 6 settembre 1996

Testo massima n. 1

Non è applicabile l’art. 82, secondo comma, c.p.p., in virtù del quale la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le proprie conclusioni, nell’ipotesi in cui il giudice abbia invitato le parti a concludere esclusivamente su questioni pregiudiziali ed abbia quindi pronunciato sentenza di proscioglimento per tardività della querela. [ Fattispecie in tema di diffamazione ].

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