Cass. pen. n. 4419 del 8 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di querela, la autenticazione della firma del querelante è validamente effettuata anche dal difensore che non sia stato ancora formalmente ed espressamente nominato, giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e della attività contestuale alla sottoscrizione della istanza di punizione, può desumersi l'esistenza di una nomina tacita.

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