Cass. pen. n. 30150 del 17 luglio 2003
Testo massima n. 1
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p. un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.