Cass. pen. n. 1157 del 29 aprile 1991

Testo massima n. 1


La nomina del difensore da parte del congiunto del diretto interessato è ammessa solo per i casi in cui il diretto interessato sia una persona arrestata o fermata o in custodia cautelare, e pertanto non è consentita al prossimo congiunto di persona condannata o in espiazione di pena.

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