Cass. pen. n. 280 del 1 marzo 1993

Testo massima n. 1


Nel procedimento di sorveglianza il condannato ha diritto di essere assistito anche da due difensori, sicché l'indicazione, in sede di dichiarazione di ricorso di uno dei due difensori di fiducia non può, in mancanza di revoca espressa dalla nomina dell'altro difensore, essere interpretata come una forma di revoca implicita.

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