Cass. pen. n. 4653 del 14 aprile 1999
Testo massima n. 1
La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti.