Cass. pen. n. 616 del 25 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell'imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente — e cioè, prima del dibattimento — nominare un difensore di ufficio.