Cass. pen. n. 38473 del 10 luglio 2008

Testo massima n. 1


Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. di non essere più iscritto nell'apposito elenco ).

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