Art. 99 – Codice di procedura penale – Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo [46, 419, 438, 446, 571, 589 c.p.p.].

2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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