Cass. pen. n. 1616 del 20 gennaio 2005

Testo massima n. 1


L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari).

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