14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8002 del 7 luglio 1998
Testo massima n. 1
È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato [ art. 97, comma terzo, c.p.p. ] quando quest’ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell’art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l’attività processuale per la quale l’esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. [ Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità ].
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