Cass. pen. n. 640 del 14 gennaio 2004

Testo massima n. 1


In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, la previsione di cui all'art. 12, comma secondo, legge n. 217 del 1990 — per la quale la liquidazione è effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto — deve essere intesa nel senso che all'esito di ogni fase o grado del procedimento deve aver luogo un'unica liquidazione a mezzo di un unico decreto che definisce le spettanze relative a quel grado o a quella fase con una valutazione globale, senza che ciò implichi la necessità di un'unica richiesta, sempre che le plurime richieste consentano una decisione unica.

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