Cass. pen. n. 2569 del 27 giugno 1995
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi