Art. 101 – Codice di procedura penale – Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1190/2025
Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 18760/2024
Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l.fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 12007/2024
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Cass. civ. n. 8714/2024
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis) la cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto se il contribuente allega e documenta elementi certi e precisi che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all'operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito; ne consegue che un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell'operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo, della stessa e perciò della non inerenza della componente negativa.
Cass. civ. n. 1810/2024
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Cass. civ. n. 1796/2024
Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).
Cass. civ. n. 822/2024
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
Cass. civ. n. 38772/2023
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 36272/2023
Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 34590/2023
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).
Cass. civ. n. 33502/2023
In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.
Cass. civ. n. 31756/2023
L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87-bis l. fall., in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore, che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87-bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.
Cass. civ. n. 30846/2023
In tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.; detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta di default, in forza dell'art. 42 l.fall., l'acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del curatore, salva eventuale, successiva rinuncia.
Cass. civ. n. 30298/2023
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Cass. civ. n. 29817/2023
L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, l.fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, è stata cassata la decisione della corte d'appello che, nel rigettare il reclamo, non aveva autorizzato, in sede di udienza di discussione, il deposito di una relazione predisposta dalla reclamante, mentre aveva consentito il deposito da parte del curatore di scritti integranti di fatto una relazione contenente repliche a quella di cui la corte di merito aveva negato il deposito, così violando il principio del contraddittorio).
Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 28009/2023
Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.
Cass. civ. n. 27478/2023
In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 26144/2023
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Cass. civ. n. 25849/2023
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Cass. civ. n. 20091/2023
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.
Cass. civ. n. 19175/2023
Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".
Cass. civ. n. 17220/2023
In tema di revocatoria fallimentare, non incorre nel divieto di "mutatio libelli" la curatela che, dopo aver indicato in modo esemplificativo alcune specifiche rimesse di cui abbia chiesto la revoca, invochi, nello stesso atto introduttivo del giudizio, sia pure con formula tralaticia o d'uso, la declaratoria di inefficacia delle ulteriori rimesse accertabili attraverso complessi accertamenti tecnici, restando, infatti, comunque invariati la "causa petendi" e il "petitum" della domanda; in particolare, la richiesta di revoca di una somma determinata non ha l'effetto di limitare il "quantum" domandabile, ove tale indicazione sia espressamente formulata con salvezza di eventuali modifiche, anche in aumento, all'esito di una consulenza contabile.
Cass. civ. n. 16595/2023
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.
Cass. civ. n. 12759/2023
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 11928/2023
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Cass. civ. n. 11269/2023
L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso.
Cass. civ. n. 10118/2023
Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della l. n. 339 del 1990 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso adottata.
Cass. civ. n. 4632/2023
In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.
Cass. civ. n. 3543/2023
La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio).
Cass. civ. n. 3436/2023
Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al termine per l'opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva ritenuto inapplicabile alla lite pendente il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 22080 del 2017, sul presupposto dell'erronea qualificazione dello stesso alla stregua di "overruling").
Cass. civ. n. 2947/2023
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Cass. civ. n. 838/2023
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Cass. pen. n. 27945/2014
Destinatari dell'avviso relativo all'udienza della camera di consiglio, fissata dal Gip a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest'ultima.
Cass. pen. n. 41104/2013
Il difensore della persona offesa non ha diritto all'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, per cui l'omessa notifica non determina alcun tipo di nullità.
Cass. pen. n. 47473/2007
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell'interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell'apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell'art. 122 o dell'art. 100, comma 1, c.p.p. (Mass. Redaz.).
Cass. pen. n. 26549/2006
In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 37562/2004
Il ricorso per cassazione della persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato. (Nel caso di specie, il difensore della persona offesa, privo di procura speciale, aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione).
Cass. pen. n. 35126/2002
Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.
Cass. pen. n. 31922/2001
La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di parte civile.
Cass. pen. n. 2064/2000
La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 c.p.c. è dettata. Né di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.
Cass. pen. n. 1408/1998
Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi destinataria della norma dell'art. 613 c.p.p. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione. Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi, per la proposizione dell'impugnazione, di un professionista iscritto nell'apposito albo a pena di inammissibilità dell'atto. Peraltro, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma primo, e 100, comma quarto, c.p.p. riconoscono al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione.
Cass. pen. n. 1282/1996
La disposizione generale di cui all'art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio». (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado).
Cass. pen. n. 2569/1995
È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.
Cass. pen. n. 5024/1993
Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell'art. 101, primo comma, c.p.p., non è investito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al difensore dell'imputato e a quello delle altre parti private ritualmente costituite, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 99, primo comma e 100, quarto comma, c.p.p. Egli, pertanto, non è legittimato ad esercitare, in proprio, la facoltà di proporre impugnazioni. (Nella specie trattavasi di impugnazione, anche per altro verso inammissibile, proposta avverso decreto di archiviazione pronunciato dal Gip ai sensi dell'art. 410 c.p.p.).