Cass. pen. n. 3058 del 19 febbraio 1996

Testo massima n. 1


Il nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l'effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio e quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d'ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell'art. 97 c.p.p. (mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa). Pertanto, la mancata citazione del difensore d'ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (Fattispecie relativa al mancato avviso al difensore d'ufficio della udienza di convalida dell'arresto).

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