Art. 391 – Codice di procedura penale – Udienza di convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.
2. Se il difensore di fiducia [96] o di ufficio [97] non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato [64, 65, 294, 503 6], salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione [606].
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387 bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [716 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28216/2019
In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto, di cui all'art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., deve contenere, ai fini della sua ammissibilità, le indicazioni relative all'addebito per cui si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare il detenuto e del legame di quest'ultimo con il tema d'indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. (In motivazione la Corte ha affermato che siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito dell'atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le ragioni dell'utilità dell'atto istruttorio). (Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA AVELLINO, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 11977/2018
È affetto da nullità assoluta, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto eseguito nei confronti del difensore in tempi talmente ridotti (nella specie mezz'ora prima) da far ragionevolmente presumere l'oggettiva impossibilità della sua partecipazione informata all'udienza stessa.
Cass. civ. n. 8422/2018
La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa).
Cass. civ. n. 16857/2018
In tema di convalida dell'arresto per uno dei delitti per in quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza (nella specie, evasione dagli arresti domiciliari), il giudice, ove ne ricorrano i presupposti e taluna delle esigenze cautelari, può disporre la misura della custodia cautelare in carcere solo se ritiene che all'esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva superiore ai tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 cod. proc. pen., prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., non può essere estesa anche al limite imposto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di un'interpretazione analogica in "malam partem".
Cass. civ. n. 49944/2018
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto per detenzione e spaccio di stupefacente e resistenza al pubblico ufficiale, il giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pm, aveva disposto la misura della custodia in carcere anche per un ulteriore episodio di spaccio).
Cass. civ. n. 23653/2018
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia, essendo sufficiente che lo stesso rimanga a disposizione del pubblico ministero in una idonea camera di sicurezza.
Cass. civ. n. 54415/2018
In tema di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità.
Cass. civ. n. 44181/2018
In tema di indagini difensive, è inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici poiché l'incidente probatorio è previsto, dalle norme sulle indagini difensive, soltanto per l'audizione di persone informate nell'ipotesi di cui all'art. 391-bis, comma 10 e 11, cod. proc. pen., disposizione non suscettibile di applicazione analogica a diversa attività difensiva, trovando, invece, il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili la propria disciplina specifica nell'art. 391-decies cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24320/2018
L'atto notarile contenente le dichiarazioni rese da un funzionario di polizia di uno Stato estero, acquisito nel corso del giudizio su richiesta della difesa, costituisce una dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 391 bis, comma 2, cod. proc. pen. inutilizzabile ove non siano stati dati gli avvertimenti previsti dal comma 3 della stessa disposizione, ovvero nel caso in cui siano state disattese le modalità di documentazione di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'inutilizzabilità del suddetto atto nel giudizio abbreviato).
Cass. civ. n. 7470/2017
In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti, per cui, ai fini della verifica dell'eventuale incapacità di intendere e di volere dell'arrestato, è necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all'agente operante al momento dell'intervento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente convalidato l'arresto di un soggetto evaso dagli arresti domiciliari fermato "in pieno stato confusionale", ritenendo che tale stato poteva essere ragionevolmente ricondotto anche ad ubriachezza o ad intossicazione da sostanze stupefacenti).
Cass. civ. n. 10465/2017
In tema di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice è tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art. 391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M., tuttavia, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimità dell'ordinanza successivamente emessa.
Cass. civ. n. 21183/2017
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.
Cass. civ. n. 51073/2016
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 25431/2016
compiuti, a mente di quanto disposto dall'art. 391-bis cod. proc. pen., anche dal sostituto del difensore, purchè anch'egli in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell'ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario).
Cass. civ. n. 8341/2015
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elemento soggettivo del reato).
Cass. civ. n. 1400/2015
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie relativa a richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione di verbali di dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, che la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto, nel giudizio abbreviato, le prove integrative di natura dichiarativa devono essere assunte dal giudice, ai sensi dell'art. 422 c.p.p.).
Cass. civ. n. 53850/2014
Il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell'art. 558 c.p.p..
Cass. civ. n. 36036/2014
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.
Cass. civ. n. 28021/2014
In caso di arresto per più reati, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l'arresto per l'altro reato e disposto la custodia cautelare, in quanto in materia, detto requisito è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Fattispecie in cui il giudice non aveva convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale convalidandolo, invece, ed emettendo ordinanza di custodia cautelare per il delitto di tentata rapina).
Cass. civ. n. 13287/2014
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, poiché l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe il giudice "a quo" ad una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, senza alcuna produzione di effetti giuridici.
Cass. civ. n. 11817/2014
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Cass. civ. n. 41484/2013
L'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p..
Cass. civ. n. 46714/2012
Integra una nullità assoluta insanabile l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 1399/2012
La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391 bis, comma undicesimo, c.p.p., e diretta a che il G.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.
Cass. civ. n. 6524/2011
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391 ter, comma terzo, cod. proc. pen., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 29 luglio 2010).
Cass. civ. n. 36212/2010
Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.(Nella specie,la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza con la quale il giudice, disattendendo l'eccezione di nullità dell'interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di udienza di convalida, aveva provveduto a convalidare il fermo).
Cass. civ. n. 12823/2010
Nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, c.p.p., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti.
Cass. civ. n. 6281/2010
Lo svolgimento di interrogatorio in sede di udienza di convalida del fermo esclude che debba farsi successivamente luogo all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. pur se il giudice, competente per l'adozione della misura, sia incompetente per la convalida. *.
Cass. civ. n. 28708/2010
In tema di rito abbreviato, è utilizzabile l'attività di indagine, espletata dal P.M. dopo l'instaurazione del rito, diretta a contrastare le risultanze delle investigazioni difensive alla cui ammissione sia stata subordinata la richiesta del giudizio speciale. (Rigetta, App. Trento, 10/12/2008).
Cass. civ. n. 7070/2009
Il giudice dell'appello cautelare, a cui sono presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito, ha l'obbligo non solo di valutazione degli stessi ma di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 15/07/2009).