Art. 391 – Codice di procedura penale – Udienza di convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.
2. Se il difensore di fiducia [96] o di ufficio [97] non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato [64, 65, 294, 503 6], salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione [606].
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387 bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [716 3].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46714/2012
Integra una nullità assoluta insanabile l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 6281/2010
Lo svolgimento di interrogatorio in sede di udienza di convalida del fermo esclude che debba farsi successivamente luogo all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. pur se il giudice, competente per l'adozione della misura, sia incompetente per la convalida. *.
Cass. civ. n. 39274/2008
In tema di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo, deve ritenersi "non reperito", ai fini della nomina del difensore d'ufficio, il difensore che non sia stato possibile rintracciare sulla base delle informazioni disponibili ed a seguito di una seria ricerca. (Fattispecie nelle quale la polizia giudiziaria si era recata presso lo studio del difensore senza trovarvi alcuno, ed aveva invano cercato di contattarlo telefonicamente, non riuscendo ad acquisire alcuna informazione sul domicilio: la S.C. ha ritenuto, in questo caso, la serietà delle ricerche, a nulla rilevando che non fosse stato lasciato un avviso in segreteria telefonica).
Cass. civ. n. 26468/2007
L'impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per l'irreperibilità di un interprete, costituisce un caso di forza maggiore che non impedisce di procedere alla convalida dell'arresto, di cui il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale. *.
Cass. civ. n. 13171/2007
In tema di convalida dell'arresto o del fermo, l'articolo 391, comma 7, del c.p.p., nella parte in cui prevede che «l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice», va interpretato nel senso che, quando l'ordinanza venga «pronunciata» senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale, il termine deve ritenersi rispettato anche se, per il protrarsi dell'interrogatorio, dovuto alla complessità del medesimo, all'atto della pronuncia siano passate oltre quarantotto ore dalla messa dell'arrestato o fermato a disposizione del giudice, atteso che una tale situazione non viola (avuto riguardo al principio per cui a impossibilia nemo tenetur) la sostanza dell'articolo 13, comma 2, della Costituzione, ove si stabilisce il doppio limite delle novantasei ore (quarantotto più quarantotto) entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all'autorità giudiziaria l'avvenuto arresto o fermo di una persona e il giudice deve convalidarlo; quando invece l'ordinanza non venga «pronunciata» all'esito dell'udienza, ma venga «depositata» successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le quarantotto ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto esente da censure, quindi, l'ordinanza cautelare emessa in esito all'udienza di convalida, pur se successivamente alla scadenza del termine di quarantotto ore della richiesta di convalida, giacché l'udienza di convalida, riguardante tra l'altro più persone, aveva avuto inizio entro tale termine ed era proseguita senza soluzione di continuità fino all'emissione del provvedimento de libertate). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 309/2007
Nel caso di misura cautelare disposta all'esito di udienza di convalida dell'arresto cui il pubblico ministero, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. proc., non sia comparso, l'interrogatorio effettuato dal giudice, per poter adempiere alla stessa funzione di quello previsto dall'art. 294 c.p.p., dev'essere preceduto, a pena di nullità a regime cosiddetto intermedio (mancando l'illustrazione orale delle proprie richieste da parte del pubblico ministero, che assolve, in via anticipata, alle medesime finalità dell'adempimento di cui all'art. 293, comma terzo, c.p.p.), dall'esposizione, da parte dello stesso giudice, delle richieste scritte dell'organo dell'accusa o comunque dalla ostensione delle medesime al difensore dell'indagato. *.
Cass. civ. n. 39894/2004
Non può legittimamente negarsi la convalida dell'arresto in flagranza o del fermo per la ritenuta sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere dell'arrestato o del fermato, quando il detto stato non fosse tale da essere oggettivamente rilevabile al momento della privazione della libertà ma sia stato desunto da documentazione successivamente acquisita dal giudice).
Cass. civ. n. 46473/2003
Nell'ipotesi di arresto in flagranza di reato, la valutazione demandata al giudice della convalida non si estende all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza (a differenza di quanto esplicitamente previsto per il fermo dall'art. 384 c.p.p.), ma è limitata alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali tuttavia inclusa la valutazione sulla configurabilità, non solo in astratto, del reato ipotizzato ed altresì sulla probabilità di attribuzione dello stesso alla persona arrestata.
Cass. pen. n. 1 del 2 gennaio 2003
Per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 c.p.p., a differenza di quanto è disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non è prevista la facoltà dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni. *.
Cass. civ. n. 39414/2002
In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo. (Nella specie si è ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, non incidesse sulla ritualità dell'avviso, gravando sul difensore medesimo l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate.
Cass. civ. n. 8849/2001
L'ordinanza di convalida del fermo ha valore circoscritto al controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo, e non costituisce titolo di detenzione essendo indispensabile perché permanga lo stato custodiale l'emanazione di uno specifico provvedimento impositivo di una misura coercitiva. Ne consegue che i piani su cui agiscono i due istituti (arresto e fermo da un lato e misura custodiale dall'altra) sono diversi sicché la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato (e viceversa).
Cass. civ. n. 2542/2000
In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il provvedimento restrittivo indipendentemente dalle diverse conclusioni prese dal rappresentante del P.M. in udienza. Invero, l'ordinanza che concede o nega la convalida dell'arresto, deve motivare adeguatamente in merito all'esito di tale esame, che non deve esaurirsi in un mero controllo di legalità formale, ma deve pur sempre essere limitato alla verifica dell'esistenza del “fumus commissi delicti”.
Cass. civ. n. 344/2000
In tema di patteggiamento, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta, (che, nella specie, essendo stata proposta personalmente dall'imputato, alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di convalida dell'arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell'art. 447, comma secondo, c.p.p., la presenza delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, né il difensore né l'imputato hanno interesse a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l'accordo raggiunto dalle parti.
Cass. civ. n. 2222/1998
L'interrogatorio della persona assoggettata a fermo ai sensi dell'art. 391, comma quarto, c.p.p. è sottoposto alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p. anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere, previste dal comma quarto di quest'ultima disposizione. Pertanto, quando siano state rispettate tali norme è comunque conseguito lo scopo principale voluto dal legislatore indipendentemente dal completo comportamento del fermato, la cui scelta di mantenere il silenzio non può paralizzare l'attività processuale. In tale situazione non si verifica la condizione prevista per il venir meno dell'efficacia della misura cautelare dall'art. 302 c.p.p. se l'indagato non sia sottoposto a nuovo interroga.
Cass. civ. n. 5996/1996
In sede di convalida dell'arresto, al Gip è preclusa ogni delibazione in ordine alla connessione con altri procedimenti pendenti presso altri uffici giudiziari ed egli perciò deve procedere alla convalida con riferimento al reato di propria competenza e non può, ritenuta la connessione, trasmettere gli atti al Gip competente.
Cass. civ. n. 2054/1996
Deve riconoscersi al giudice che procede alla convalida dell'arresto un potere di verifica non limitato alle allegazioni dei pubblici ufficiali che hanno proceduto all'arresto stesso, ma da estendere anche ad ulteriori allegazioni fornite dall'interessato o dal difensore dalle quali possa discendere, pure in relazione alla fattispecie ipotizzata al momento della privazione dello status libertatis, un accertamento di più ampio contesto circa l'operato della polizia giudiziaria. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha comunque escluso che il giudice, date le finalità ed i tempi della procedura in materia, possa operare attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa).
Cass. civ. n. 1800/1996
Le violazioni di norme processuali intervenute nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto non si comunicano al provvedimento coercitivo con il quale è stata disposta la misura cautelare, posto che questa ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.
Cass. civ. n. 4336/1995
Non è abnorme, ma è viziata da nullità per violazione del principio di disponibilità delle prove e di quello contraddittorio, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, in sede di udienza di convalida dell'arresto, anziché limitarsi al solo interrogatorio dell'arrestato, abbia ex officio provveduto all'audizione dei verbalizzanti, per trarre poi, anche da questa, il convincimento della inattendibilità del verbale di arresto e negare, quindi, la convalida.
Cass. civ. n. 3277/1995
La partecipazione al difensore di fiducia della data dell'udienza di convalida dell'arresto deve necessariamente avvenire nei confronti di chi ha assunto virtualmente quel ruolo nel momento in cui la partecipazione stessa va disposta. Quando l'indagato ha provveduto a nominare tale difensore in sede di udienza di convalida, il giudice non ha alcun obbligo di rintracciarlo.
Cass. civ. n. 2568/1995
In sede di convalida dell'arresto il Gip è chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 380 e 382 c.p.p. che lo legittimano e non può negare la convalida motivando con riferimento alla sussistenza e gravità degli indizi, valutazioni conseguenti alla richiesta di emissione della misura cautelare, che costituisce momento autonomo e diverso rispetto alla convalida dell'arresto.
Cass. civ. n. 1757/1995
L'esame che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti e non può estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, accertamento che è riservato alla successiva fase, pure di competenza del giudice per le indagini preliminari, di applicazione di misure cautelari.
Cass. civ. n. 866/1995
Il Gip deve procedere alla verifica della legittimità dell'arresto tramite l'udienza di convalida anche quando il P.M. abbia disposto la scarcerazione in applicazione dell'art. 121 comma primo delle disposizioni di attuazione (D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271).
Cass. civ. n. 3582/1994
n sede di convalida del fermo il giudice per le indagini preliminari deve tenere conto, al fine di verificare se la misura è stata adottata nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.p., anche degli elementi emersi nel corso dell'interrogatorio prescritto dall'art. 391, comma terzo, c.p.p.
Cass. civ. n. 2515/1994
Il procedimento di convalida dell'arresto è caratterizzato dalla necessità di espletare gli adempimenti in tempi brevi, tanto che è riconosciuta al giudice la facoltà di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Ne consegue che non ricorre nullità dell'interrogatorio e della successiva convalida qualora l'udienza si sia svolta in presenza di un solo difensore di fiducia, anche se il secondo difensore di fiducia, avvertito tempestivamente a mezzo telegramma, non sia stato reperito. (Nella specie l'indagato, nel corso dell'interrogatorio e dell'udienza di convalida, era stato regolarmente assistito da uno dei difensori di fiducia, mentre all'altro difensore l'avviso era pervenuto tardivamente, ancorché tempestivamente spedito a mezzo telegramma).
Cass. civ. n. 2317/1994
Nel giudizio di convalida dell'arresto non sussiste alcuna ragione per ritenere che la valutazione del giudice circa la legalità del provvedimento di arresto debba prescindere dagli elementi portati alla sua conoscenza in sede di convalida. Ogni elemento, ovviamente pertinente, che l'arrestato o il difensore forniscono in tale sede può e deve entrare nella valutazione del giudice; ciò che è da escludere, dato la finalità ed i tempi estremamente solleciti e ristretti previsti dalla normativa, è l'espletamento di attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa, non già i contributi, anche documentali, che l'arrestato o il difensore sono in grado di esibire nella stessa udienza di convalida.
Cass. civ. n. 2221/1994
Ai fini della convalida del fermo il Gip deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura nel momento in cui la stessa venne adottata dal P.M., restando indifferenti gli eventi successivi e dovendo in ogni caso gli organi esecutivi della polizia giudiziaria dare esecuzione all'ordine del P.M. (Fattispecie nella quale il Gip aveva negato la convalida del fermo rilevando che il fermato si era presentato spontaneamente ai carabinieri: la Cassazione, considerato che il fermo era stato disposto legittimamente con riferimento sia al titolo del reato sia all'irreperibilità dell'indagato ed al conseguente pericolo di fuga, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Gip, affermando il principio di cui sopra).
Cass. civ. n. 852/1994
In tema di avviso al difensore di fiducia per l'udienza di convalida ai sensi dell'art. 391 c.p.p., l'espressione «non è stato reperito», con riferimento al difensore medesimo e di cui agli artt. 391, comma secondo, e 97, comma quarto, stesso codice, va interpretata nel senso letterale di «non rintracciato», in base alle notizie conosciute dal giudice.
Cass. civ. n. 1319/1993
In sede di convalida dell'arresto il potere del giudice è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e seguenti c.p.p., con riguardo agli elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli atti, con riferimento ai parametri normativi che in concreto consentono e legittimano l'arresto in flagranza, senza che sull'accertamento delle modalità formali e dei presupposti della chiesta convalida possano pesare apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed autonomi, concernenti misure cautelari. (Nella specie, relativa ad un caso di arresto facoltativo, il Gip aveva negato la convalida in quanto, pur definendo il fatto astrattamente grave, aveva poi escluso che sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 381, quarto comma, c.p.p., con una valutazione ex post sulla base di una versione del fatto successivamente fornita dall'arrestato; la Cassazione ha censurato tale modo di procedere ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 3326/1992
In tema di convalida dell'arresto, la mancata partecipazione del difensore all'udienza è causa di nullità solo se conseguente all'omesso avviso. Infatti, l'art. 391, secondo comma, c.p.p., richiamando il disposto di cui all'art. 97, quarto comma dello stesso codice, consente al giudice di sostituire il difensore di fiducia dell'arrestato, nell'ipotesi in cui non venga reperito o non compaia, con altro nominato di ufficio. Né, in caso di irreperibilità del difensore di fiducia, l'ufficio è tenuto a farlo ricercare in luoghi diversi dal domicilio risultante dagli atti ovvero dall'albo professionale. *.
Cass. pen. n. 2646 del 20 settembre 1990
Qualora l'udienza di convalida venga tenuta da una pluralità di giudici delle indagini preliminari (per essere state, nella specie, fermate numerosissime persone nell'ambito della medesima inchiesta), non è configurabile alcuna violazione di legge nella circostanza che ciascuno dei magistrati abbia emanato un distinto provvedimento nell'esercizio dei propri poteri di giudice monocratico e non collegiale.