14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2973 del 20 agosto 1992
Testo massima n. 1
L’esistenza di vizi formali concernenti l’indicazione del giudice non è causa di nullità quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso. [ Nella fattispecie la Corte Suprema ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, da un timbro erroneamente apposto nell’intestazione e nella sottoscrizione dell’atto, risultasse l’indicazione di «pretore», essendo agevolmente identificabile da una serie di elementi univoci — numero di registro generale, intestazione dello stampato, ecc. — il diverso organo giudiziario che lo aveva emesso ].
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