Avvocato.it

Art. 110 — Sottoscrizione degli atti

Art. 110 — Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto [ 137, 142, 168, 171, 333 ], se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare .

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura .

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 22/1999

Nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell’art. 110, comma terzo, c.p.p., ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non è compresa espressamente, né può farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l’art. 39 att. stesso codice attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l’autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l’attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto. [Fattispecie in tema di atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell’imputato, il difensore aveva provveduto all’annotazione che trattavasi di persona analfabeta].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5573/1998

Il segno di croce apposto in calce all’atto da parte dell’analfabeta è un semplice elemento grafico convenzionale indicante che una persona non sa scrivere, e, non essendo idoneo ad individuare l’autore, non può costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell’autenticazione. Pertanto, mentre va esclusa, nei riguardi dell’analfabeta, l’applicabilità dell’art. 110, terzo comma c.p.p, che si riferisce alla persona che non è in grado di scrivere per causa diversa dall’analfabetismo, deve, altresì, escludersi l’applicabilità dell’art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che conferisce al difensore il mero potere di autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell’atto di nomina che, nel caso specifico, deve necessariamente essere ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., con la conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’analfabeta il cui «crocesegno» sia stato autenticato dal difensore, del quale ultimo difetta la legittimazione alla proposizione del gravame.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1062/1997

È valido ed efficace il mandato difensivo conferito mediante crocesegno autenticato dal difensore ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p.; se, infatti, il segno di croce è privo di qualsiasi valore per l’ovvia ragione che non dà alcuna certezza dell’autenticità della provenienza dell’atto su cui è apposto, tuttavia può valere come speciale sottoscrizione qualora sia accompagnato dall’autentica di un pubblico ufficiale — quale deve considerarsi il difensore che provvede a detto adempimento — la quale assicura, per la sua intrinseca efficacia certificativa, la conoscenza dell’indentità della persona da cui quel segno grafico proviene. Resta così sostanzialmente osservato il disposto dell’art. 110 c.p.p., il quale, nel prevedere il caso in cui la persona che deve firmare non sia in grado di scrivere [in quanto analfabeta o per qualsiasi altro motivo], stabilisce che il pubblico ufficiale il quale riceve l’atto in forma orale o redatto per iscritto deve farne annotazione su di esso, previa identificazione della persona stessa.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1358/1997

La sottoscrizione dell’impugnazione deve essere effettuata scrivendo di propria mano in calce all’atto il nome e il cognome di chi deve firmare: il semplice segno di croce apposto dall’analfabeta non equivale a sottoscrizione, ma è una mera attestazione che chi deve firmare l’atto non è in grado di sottoscriverlo. Pertanto, l’impugnazione di analfabeta che reca in calce il segno di croce e che non è stata presentata personalmente in cancelleria è inammissibile perché priva dei requisiti richiesti per la presentazione dal combinato disposto degli artt. 582 e 110, comma 3, c.p.p., il quale impone la presentazione personale e l’attestazione del pubblico ufficiale circa l’impossibilità a sottoscrivere da parte dell’impugnante. [Nella specie la S.C. ha ritenuto il ricorso inammissibile sia che si interpreti come impugnazione personale dell’imputato, per le ragioni sopra indicate, sia che si voglia interpretare come impugnazione per il tramite del difensore, perché quest’ultimo non legittimato a esercitare davanti alla Corte di cassazione].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2973/1992

L’esistenza di vizi formali concernenti l’indicazione del giudice non è causa di nullità quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso. [Nella fattispecie la Corte Suprema ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, da un timbro erroneamente apposto nell’intestazione e nella sottoscrizione dell’atto, risultasse l’indicazione di «pretore», essendo agevolmente identificabile da una serie di elementi univoci — numero di registro generale, intestazione dello stampato, ecc. — il diverso organo giudiziario che lo aveva emesso].

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze