Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1121 del 23 maggio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1121 del 23 maggio 1992

Testo massima n. 1

Ancorché la mancanza di data nella relazione di notifica non costituisca, secondo l’elencazione fatta dall’art. 171 c.p.p. causa di nullità della notifica stessa, tuttavia, nel caso di notificazione di un decreto penale di condanna all’imputato la previsione dell’art. 168 stesso codice relativa alla necessità che sia indicata la data di consegna della copia anche nella relazione apposta sulla copia medesima [ relazione le cui attestazioni prevalgono in caso di divergenza, su quelle di cui al secondo comma del predetto art. 168 ] deve ritenersi prescritta a pena di nullità, rientrando nell’ambito della previsione dell’art. 178, primo comma, lettera c ] c.p.p., in quanto relativa alla determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione.

Testo massima n. 2

In tema di notifica di decreto penale di condanna la nullità per difetto [ per mancanza totale, incompletezza o errore ] dell’indicazione della data della consegna nella copia notificata all’interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall’art. 111 c.p.p. Nell’ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme previste dall’art. 156, settimo comma, c.p.p., detti elementi, atteso il disposto del secondo comma dell’art. 168 stesso codice, debbono ritenersi essere solo quelli contenuti nella relazione scritta all’esterno del plico ovvero negli atti, trovantisi all’interno di questo, in quanto destinati a pervenire – con la relazione – all’interessato. [ Fattispecie in cui nella relazione di notifica apposta sulla copia del decreto figurava la data del 20 gennaio, mentre il precetto steso pedissequamente al decreto recava la data del 26 gennaio dello stesso anno e la relazione restituita all’ufficio giudiziario quella del successivo 20 febbraio; la Cassazione ha sostenuto che non era possibile sulla base di tali elementi ricostruire con certezza la data dell’atto ex art. 111, secondo comma, c.p.p. e ha ritenuto la nullità della notificazione ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze