Art. 171 – Codice di procedura penale – Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;
b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, a e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
[h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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L'indennità di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale.
Cass. civ. n. 10719/2024
In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.
Cass. civ. n. 10479/2024
In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..
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In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 30270/2023
In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Cass. civ. n. 9531/2023
In tema di IVA, alla domanda di rimborso, avanzata dagli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, in assenza di una specifica previsione normativa, si applica il termine generale di decadenza, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, di due anni dal pagamento o, se posteriore, di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Cass. civ. n. 8720/2023
La sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 e successive modificazioni si applica anche alle società commerciali che utilizzano programmi per elaboratore privi di licenza d'uso, in quanto il fine di profitto, che è un elemento della fattispecie penale di cui all'art. 171-bis l. n. 633 del 1941 (disposizione originariamente introdotta dal d.lgs. n. 518 del 1992 attuativo della dir. 91/250/CE), che incrimina l'abusiva duplicazione e detenzione di programmi per elaboratore, connota non solo la detenzione a scopo di vendita, ma più in generale la loro utilizzazione per attività svolte in favore dei clienti.
Cass. civ. n. 3024/2023
In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilità, per la società legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtù della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).
Cass. civ. n. 14033/2022
In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Cass. pen. n. 42911/2013
È nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato.
Cass. pen. n. 35438/2006
È legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto. (Nella specie, l'elezione di domicilio, apposta in calce alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura esecutiva diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, è stata ritenuta operante non solo ai fini delle pronunce incidentali relative al patrocinio a spese dello Stato, ma anche ai fini dell'intero procedimento camerale).
Cass. pen. n. 13042/2003
La invalidità della notifica del decreto di convalida del sequestro per omessa sottoscrizione dell'organo notificante, non ha alcun effetto sul decreto di convalida e determina solo la nullità della notifica con l'unica conseguenza che il termine per impugnare inizierà a decorrere o da una successiva e valida notifica o dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento.
Cass. pen. n. 114/2003
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e), c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).
Cass. pen. n. 5982/2002
In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).
Cass. pen. n. 5276/2000
In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall'originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché la previsione dell'art. 168, comma 2 stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell'atto notificato.
Cass. pen. n. 15/1998
La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).
Cass. pen. n. 7606/1997
Non è causa di nullità della notifica l'omessa trascrizione, nella relata, delle generalità della persona cui viene materialmente consegnato l'atto, quando di detta persona sia indicata la natura del rapporto con il convivente, destinatario dell'atto stesso. (Nella specie, relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione all'imputato mediante consegna “a mani del padre convivente, tale qualificatosi”, la S.C. ha osservato che l'annotazione delle generalità nulla avrebbe aggiunto, in termini di certezza, ai fini della identificazione del soggetto consegnatario dell'atto).
Cass. pen. n. 1176/1997
Qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia cautelare in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera incompleta per casuale e visibile errore di trasmissione, la nullità della notificazione dell'ordinanza, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lettera a), c.p.p., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto il profilo del requisito della insufficiente descrizione del fatto richiesto dall'art. 292, comma secondo, lettera b), c.p.p., poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale.
Cass. pen. n. 1926/1996
Allorquando l'imputato abbia compiuto rituale elezione di domicilio, corredata dall'indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo quanto prescritto dall'art. 62 att. c.p.p., l'omessa indicazione del domiciliatario stesso nella richiesta e nella relazione di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario, è causa di nullità, omologabile all'ipotesi dell'incertezza assoluta del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 171, lett. b), terza ipotesi c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la nullità, poiché la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, indicato dall'imputata, a persona qualificatasi «dipendente», ed incaricata della consegna, ma non identificata).
Cass. pen. n. 10095/1995
Qualora il decreto di citazione a giudizio di un imputato, che non risulti coniugato, venga notificato mediante consegna alla moglie convivente, come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata, e qualora questa non contenga l'indicazione delle generalità della persona che ha ricevuto la copia, vi è in concreto un'assoluta impossibilità di identificare il consegnatario la quale si risolve nella nullità prevista dall'art. 171, lett. d), c.p.p., da cui deriva l'omessa citazione dell'imputato e la conseguente nullità stabilita dall'art. 179, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 9116/1995
L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve documentare sulla ricevuta suddetta — restituita al mittente per compiuta giacenza unitamente alla lettera — di avere preavvisato il destinatario, mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. L'inosservanza di siffatta disciplina non consente di presumere la conoscenza da parte dell'imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.
Cass. pen. n. 3214/1995
L'art. 171 c.p.p. contempla tra le situazioni originanti la nullità della notificazione, la violazione delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto o l'incertezza assoluta circa l'autorità richiedente o circa il destinatario della notificazione, e non anche la violazione delle disposizioni circa l'autorità che deve provvedere a curare la notificazione stessa. Ne consegue che è valida la notificazione dell'ordinanza che rinnova il titolo di custodia a norma dell'art. 27 c.p.p., eseguita a cura del pubblico ministero anziché del giudice che ha emesso il provvedimento, così come previsto dall'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito per le fasi successive alla chiusura delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 3234/1994
La disposizione di cui all'art. 150 c.p.p. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma «aperta», dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell'art. 171, lett. h, c.p.p., poiché l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all'omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire la notificazione).
Cass. pen. n. 3273/1993
Mentre l'art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato «in modo incompleto» (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato).
Cass. pen. n. 1140/1992
La mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157, ottavo comma, c.p.p. e destinata all'interessato, dell'attestazione - da parte dell'ufficiale giudiziario - dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che - attraverso il deposito o la raccomandata - sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza - quindi - non può esser considerata, nell'ottica del disposto dell'art. 168, secondo comma, determinante la nullità prevista dall'art. 171, lettera f).
Cass. pen. n. 1121/1992
Ancorché la mancanza di data nella relazione di notifica non costituisca, secondo l'elencazione fatta dall'art. 171 c.p.p. causa di nullità della notifica stessa, tuttavia, nel caso di notificazione di un decreto penale di condanna all'imputato la previsione dell'art. 168 stesso codice relativa alla necessità che sia indicata la data di consegna della copia anche nella relazione apposta sulla copia medesima (relazione le cui attestazioni prevalgono in caso di divergenza, su quelle di cui al secondo comma del predetto art. 168) deve ritenersi prescritta a pena di nullità, rientrando nell'ambito della previsione dell'art. 178, primo comma, lettera c) c.p.p., in quanto relativa alla determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione.
Cass. pen. n. 1247/1992
Per la validità della notificazione al difensore dell'avviso della fissazione dell'udienza, prescritto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell'atto e non anche la sua «interezza» (art. 171, lett. a, c.p.p.), che l'atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l'originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. (Nella fattispecie la copia dell'atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l'autorità procedente e il giorno dell'udienza).