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Art. 168 — Relazione di notificazione

Art. 168 — Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [ 171 lett. c].

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30485/2014

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, nel caso in cui la data di notificazione del decreto penale risultante sulla copia consegnata all’imputato sia diversa rispetto a quella indicata nell’originale, deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell’art. 168 cod. proc. pen., secondo cui “quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata”. [In applicazione del principio la Corte ha annullato l’ordinanza dichiarativa l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale perché proposta oltre il termine prescritto, individuato dal giudice di merito con riferimento alla data risultante dall’originale e non a quella di cui alla relazione scritta sulla copia consegnata al destinatario].

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Cass. pen. n. 24575/2001

In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l’ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell’atto è convivente con l’interessato, può essere da questi contrastata — attesa la libera valutazione attribuita al giudice — ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una «autocertificazione» della insussistenza della situazione di convivenza.

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Cass. pen. n. 5276/2000

In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato [nella specie, decreto di citazione a giudizio] sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall’originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché la previsione dell’art. 168, comma 2 stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell’atto notificato.

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Cass. pen. n. 9759/1999

La mancata previsione nell’attuale dizione dell’art. 168 c.p.p. del principio contenuto nel previgente art. 176, comma 2, c.p.p. — in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza — non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della natura fidefaciente dell’atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l’art. 2700 c.c. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell’incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell’art. 2700 c.c., le attestazioni concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto mentre resta estranea all’ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal consegnatario della copia dell’atto di notifica ovvero anche da terzi.

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Cass. pen. n. 4497/1998

Dal combinato disposto degli artt. 157, 168 c.p.p. e 54 att. c.p.p., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell’atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l’ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità – per incertezza assoluta sul destinatario – della notificazione del decreto di rinvio a giudizio immediato ai due difensori dell’imputato, colleghi di studio, effettuata a mani della medesima persona incaricata della ricezione senza che, nella relata, l’ufficiale giudiziario avesse attestato di aver consegnato due copie dell’atto].

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Cass. pen. n. 3215/1998

In tema di notificazioni in materia penale, l’omissione della indicazione, nella relazione di notifica, delle ricerche effettuate dall’ufficiale incaricato, così come la stessa omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell’art. 171 c.p.p.
Poiché l’art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel secondo comma dell’art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica «fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza», né ha confermato l’istituto dell’incidente di falso, in virtù dell’attuale disciplina il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. [Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria – il cui onere grava sull’interessato – deve essere fornita in modo preciso e rigoroso].

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Cass. pen. n. 10095/1995

Qualora il decreto di citazione a giudizio di un imputato, che non risulti coniugato, venga notificato mediante consegna alla moglie convivente, come attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata, e qualora questa non contenga l’indicazione delle generalità della persona che ha ricevuto la copia, vi è in concreto un’assoluta impossibilità di identificare il consegnatario la quale si risolve nella nullità prevista dall’art. 171, lett. d], c.p.p., da cui deriva l’omessa citazione dell’imputato e la conseguente nullità stabilita dall’art. 179, comma 1, c.p.p.

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Cass. pen. n. 1324/1994

Nel caso in cui sulla copia consegnata all’imputato appaia dubbia l’identificazione della data di notificazione che fa decorrere il termine per opporsi al decreto penale di condanna – nella specie la data, scritta a mano, era leggibile come 17 febbraio 1993 o come 19 febbraio 1993 – quest’ultima, in base al principio in dubio pro reo, deve assumersi come data della notificazione e, qualora sia diversa da quella della notificazione risultante dall’originale [11 febbraio 1993], deve applicarsi la disposizione del comma 2 dell’art. 168 c.p.p., secondo cui «quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata». [Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che dichiarava inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine prescritto].

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Cass. pen. n. 3106/1992

La relazione di mancata notificazione dell’avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente [quale la convalida dell’arresto in flagranza o del fermo e l’interrogatorio dell’indagato arrestato] al difensore di fiducia, anche quando tale attività sia affidata alla polizia giudiziaria, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall’art. 168 del codice di rito penale, con riferimento, in particolare, all’attività svolta per ricercare il destinatario da notiziare. Tali informative debbono essere portate a conoscenza dell’autorità richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessità o opportunità di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d’ufficio. [Fattispecie in cui l’organo di polizia giudiziaria, incaricato di notiziare il difensore di fiducia della data e del luogo dell’udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l’attività svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione. La Corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullità degli atti compiuti nell’assenza del difensore di fiducia].

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Cass. pen. n. 1140/1992

La mancanza, nella copia dell’atto notificato ex art. 157, ottavo comma, c.p.p. e destinata all’interessato, dell’attestazione – da parte dell’ufficiale giudiziario – dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l’affissione dell’avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell’atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all’interessato, con lettera raccomandata, dell’avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l’eseguita affissione dell’avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che – attraverso il deposito o la raccomandata – sono destinati a pervenire all’imputato, la notizia al medesimo dell’avvenuta affissione dell’avviso, la cui mancanza – quindi – non può esser considerata, nell’ottica del disposto dell’art. 168, secondo comma, determinante la nullità prevista dall’art. 171, lettera f].

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Cass. pen. n. 1121/1992

Ancorché la mancanza di data nella relazione di notifica non costituisca, secondo l’elencazione fatta dall’art. 171 c.p.p. causa di nullità della notifica stessa, tuttavia, nel caso di notificazione di un decreto penale di condanna all’imputato la previsione dell’art. 168 stesso codice relativa alla necessità che sia indicata la data di consegna della copia anche nella relazione apposta sulla copia medesima [relazione le cui attestazioni prevalgono in caso di divergenza, su quelle di cui al secondo comma del predetto art. 168] deve ritenersi prescritta a pena di nullità, rientrando nell’ambito della previsione dell’art. 178, primo comma, lettera c] c.p.p., in quanto relativa alla determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione.
In tema di notifica di decreto penale di condanna la nullità per difetto [per mancanza totale, incompletezza o errore] dell’indicazione della data della consegna nella copia notificata all’interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall’art. 111 c.p.p. Nell’ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme previste dall’art. 156, settimo comma, c.p.p., detti elementi, atteso il disposto del secondo comma dell’art. 168 stesso codice, debbono ritenersi essere solo quelli contenuti nella relazione scritta all’esterno del plico ovvero negli atti, trovantisi all’interno di questo, in quanto destinati a pervenire – con la relazione – all’interessato. [Fattispecie in cui nella relazione di notifica apposta sulla copia del decreto figurava la data del 20 gennaio, mentre il precetto steso pedissequamente al decreto recava la data del 26 gennaio dello stesso anno e la relazione restituita all’ufficio giudiziario quella del successivo 20 febbraio; la Cassazione ha sostenuto che non era possibile sulla base di tali elementi ricostruire con certezza la data dell’atto ex art. 111, secondo comma, c.p.p. e ha ritenuto la nullità della notificazione].

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