Avvocato.it

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 45189 del 23 novembre 2004

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 45189 del 23 novembre 2004

Testo massima n. 1

Ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il «diverso» procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.

Testo massima n. 2

Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l’inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l’onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l’effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost. [ Nell’occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze