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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1309 del 4 febbraio 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1309 del 4 febbraio 1994

Testo massima n. 1

Non vi è inadempimento all’obbligo della motivazione qualora il giudice d’appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado. In tal caso le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello.

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