14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2383 del 5 giugno 1998
Testo massima n. 1
Non costituisce causa di inutilizzabilità, ai fini cautelari, dei risultati di intercettazioni telefoniche, la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero al giudice, con la richiesta di applicazione della misura cautelare, anche dei decreti di autorizzazione previsti dall’art. 267 c.p.p., quando tali decreti, a suo tempo regolarmente emessi, siano poi stati acquisiti dallo stesso giudice [ nella specie dopo l’emissione dell’ordinanza custodiale ].
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Testo massima n. 2
Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone sottoposte a indagini per reati connessi o interprobatoriamente collegati, cui si riferiscono gli artt. 210 e 363 c.p.p., il fatto che costoro siano stati previamente invitati a dire la verità, qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, costituendo un tale invito una semplice irregolarità, priva di sanzione processuale.
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