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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 754 del 22 marzo 1999

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 754 del 22 marzo 1999

Testo massima n. 1

A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest’ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l’effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell’insieme di motivazione e dispositivo. [ Fattispecie relativa a decreto di rigetto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso de plano dal Gip dopo l’espletamento di indagini ulteriori disposte a seguito di accoglimento di una prima opposizione della persona offesa, che la S.C. ha ritenuto di dover qualificare come decreto di inammissibilità, sul rilievo che nella sua motivazione espressamente si faceva riferimento a «censura di inammissibilità dell’opposizione» ].

Testo massima n. 2

Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione de plano, senza procedere alla fissazione dell’udienza prevista dal secondo comma dell’art. 409 c.p.p., una volta ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione e l’infondatezza della notizia di reato.

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