Cass. pen. n. 7007 del 1 luglio 1991

Testo massima n. 1


Nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in Camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. il ricorso per cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processuali e deve svolgersi con il rito camerale e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 610, quinto comma, e 611 c.p.p., e non con le forme dell'art. 127 dello stesso codice.

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