Cass. pen. n. 22 del 14 gennaio 1997

Testo massima n. 1


L'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato al difensore in ogni caso e all'indagato soltanto quando abbia sottoscritto la relativa istanza. (In motivazione, la S.C. ha affermato che nella specie non trova applicazione l'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento e non anche in relazione al termine - di giorni tre e non dieci - e ai destinatari, aggiungendo che l'esclusione, dal novero di questi ultimi, dell'indagato «non istante» e la mancata coincidenza, in tal caso, tra legittimazione a ricevere l'avviso e legittimazione al ricorso - a lui riconosciuta dal successivo art. 325 - non sono contraddittorie o irragionevoli, in quanto dettate dall'esigenza di contemperare celerità della procedura ed effettivo esercizio del diritto di difesa, garantito dall'intervento del difensore, al quale l'interessato si è completamente affidato, riservandogli la redazione e la presentazione dell'istanza).

Testo massima n. 2


Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale).

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