Cass. pen. n. 5619 del 28 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nel giudizio camerale di appello, le ragioni di speditezza e di concentrazione, coessenziali alla natura del procedimento, impongono di non prevedere la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato che, ai sensi dell'art. 127, commi terzo e quarto, c.p.p. (le cui forme procedurali sono richiamate dall'art. 599, comma primo), sono sentiti soltanto se compaiano; ne consegue che, l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ed il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.

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