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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42 del 6 febbraio 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42 del 6 febbraio 1995

Testo massima n. 1

Deve ritenersi suscettibile di confisca obbligatoria, ai sensi del primo comma dell’art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 [ T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale ], un’autovettura assoggettata a sequestro, che, in quanto cosa servita a commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è corpo di reato. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si deduceva la non confiscabilità dell’autovettura ai sensi del secondo comma dell’art. 301 D.P.R. n. 43 del 1973, in quanto appartenente a persona assolutamente estranea al reato e non essendo necessaria la sua acquisizione a fini probatori, la Suprema Corte ha osservato che non risultavano verificate [ e neppure enunciate ] le condizioni di applicabilità della norma invocata, relative all’appartenenza ed alla dimostrazione di non aver potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza ].

Testo massima n. 2

L’art. 263, comma quinto, c.p.p. rinvia all’art. 127 stesso codice per la regolamentazione del procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate; ne consegue che – a norma del comma settimo dello stesso art. 127 – l’ordinanza decisoria deve essere comunicata o notificata «senza ritardo» ai soggetti che possono proporre ricorso per cassazione. La legge però non prevede che la violazione di tale norma costituisca causa di nullità, né il ritardo nel deposito [ e nella comunicazione ] della decisione può essere inquadrato nelle nullità di ordine generale.

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