Cass. pen. n. 4014 del 18 dicembre 1992

Testo massima n. 1


L'ordinanza emessa in esito all'udienza camerale svoltasi secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p. va comunicata al P.M. e notificata alle parti solo nel caso in cui non sussiste specifica disposizione che stabilisca altrimenti. Pertanto il provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., avverso il quale è proponibile ricorso per cassazione, a norma dell'art. 311, primo comma, c.p.p. non deve essere notificato per intero bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorrono i termini per l'impugnazione.

Testo massima n. 2


Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato l'avviso di deposito dell'ordinanza di riesame. Neppure tale natura perentoria è desumibile dal disposto del settimo comma dell'art. 127 c.p.p. che impone comunicazioni o notificazioni «senza ritardo» alle parti dei provvedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la sua genericità non la rende rapportabile al concetto di termini perentori.

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