Cass. pen. n. 1730 del 1 settembre 1999

Testo massima n. 1


Nel procedimento di esecuzione, in quanto procedimento in camera di consiglio, non è prevista possibilità di sospensione o di rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore; tale istituto si applica, infatti, in via esclusiva, nel procedimento di cognizione. Né possono ravvisarsi, nella diversità della disciplina, profili di illegittimità costituzionale; invero, in considerazione della esigenze di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione, tipiche del procedimento di esecuzione, il diverso configurarsi del diritto di difesa è comunque garantito dal contraddittorio, che è regolato, in base alle differenti espressioni della discrezionalità legislativa, secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli provvedimenti.

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